Appartamenti
Roma

Per il Tar della Lombardia


Se il recupero di un sottotetto comporta l?aumento delle altezze dell?edificio e non rispetta le distanze, ? da considerarsi nuova costruzione. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia con la sentenza n. 1991 del 24 aprile 2007. I giudici hanno confermato il provvedimento con cui il Comune ha interrotto il recupero abitativo di un sottotetto che i proprietari di un edificio residenziale stavano realizzando con DIA. L?ufficio tecnico comunale ha infatti vietato l?intervento contestando il fatto che l?incremento delle altezze di imposta e di colmo non osservava le distanze minime previste dal DM 1444/1968 rispetto ai fabbricati vicini. Secondo i proprietari invece l?intervento ? qualificato dalla legge come ?ristrutturazione? (art. 64 legge regionale n. 12 del 2005), il che renderebbe inapplicabile l?art. 9 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, espressamente riferibile ai ?nuovi edifici?; i proprietari fanno anche notare di aver stipulato una convenzione con i proprietari degli immobili vicini, per il riconoscimento reciproco del diritto di ridurre la distanza tra fabbricati in caso di sopraelevazione finalizzata al recupero del sottotetto. Il Comune osserva che l?edificio ? situato in zona B-A, cio? in una zona definita dalle NTA ?tessuto di pi? antica urbanizzazione?, e che per gli interventi in tale zona ? prevista una distanza tra pareti finestrate non inferiore all?altezza, e comunque non inferiore a 10 metri. Inoltre, la nozione di ?interventi edilizi? comprende, secondo le NTA, anche la ristrutturazione quando essa comporti l?ampliamento di edifici ?all?esterno della sagoma esistente?, mentre l?art. 9 del DM 1444/1968, pur riferendosi ?nuovi edifici?, ? applicabile anche agli interventi di sopraelevazione e, dunque, anche alle ristrutturazioni che comportino un incremento non trascurabile dell?altezza del fabbricato. La normativa in questione ? spiegano i giudici ?, mira ad evitare intercapedini che impediscano la circolazione dell?aria e riducano la luminosit?, rispondendo quindi ad esigenze pubbliche che sovrastano gli interessi dei singoli, e non ? pertanto suscettibile di deroghe pattizie. A sostegno della propria tesi ? si legge ancora nella sentenza ? i proprietari non possono far riferimento all?art. 64, comma 2, della LR 12/2005 (legge per il governo del territorio), secondo cui il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ?? ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale?; secondo tale norma infatti, la derogabilit? non vale nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile, qual ? appunto il Decreto Ministeriale nella parte in cui disciplina le distanze tra fabbricati, trattandosi di materia inerente l?ordinamento civile e rientrante, come tale, nella competenza esclusiva dello Stato. Per questi motivi il Tar ha respinti il ricorso dei proprietari.
2008-07-17


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