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Roma

36%: per il condominio l'interlocutore ?...

...l'amministratore giudiziario
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 442/E del 17 novembre, ha stabilito che gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione del 36% (prevista dalla legge 449/1997), per interventi di ristrutturazione realizzati sulle parti comuni di un condominio, devono essere effettuati dall'amministratore pro tempore, ovvero da uno dei condomini dello stabile, con l'obbligo di allegare, in aggiunta alla documentazione richiesta, una copia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e una copia della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese.
Nel caso di demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio condominiale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito invece che ? sufficiente che l'assolvimento degli adempimenti necessari per la fruizione delle agevolazioni fiscali, sia per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni che per quelli realizzati sulle singole unit? abitative, sia disposto da parte di un unico soggetto d'imposta, individuato nell'Amministratore Giudiziario del condominio.

2008-12-09 Stefano Pulici


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