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Roma

Mutui sbagliati: attenzione al rimborso

Per la tassazione sbagliata dell?erogazione di mutui i rimborsi devono essere distinti. Se l?eccedenza tocca l?imposta sostitutiva, applicata con l?aliquota del 2% anzi che dello 0,25%, la restituzione deve essere richiesta dall?ente mutuante all?ufficio al quale presenta la dichiarazione (ai sensi dell?articolo 20 del dpr 601/73 e dell?articolo 77, comma tre, del dpr 131/86). Nel caso in cui ? stata applicata la tassazione ordinaria (imposta di registro e imposta ipotecaria) al posto di quella sostitutiva, il rimborso pu? essere chiesto agli uffici presso i quali ? stato registrato l?atto e dove ? stata pagata l?imposta. A definire i procedimenti ? stata l?Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 85, precisando che la distribuzione del carico fiscale tra le parti esula dalle competenze dell?Agenzia stessa. La risoluzione ? stata emanata rispondendo ad un sindacato, che nel sottolineare l?erronea tassazione da parte dell?Inail dei mutui concessi ai dipendenti chiedeva di autorizzare l?Ente a restituire agli interessati la maggiore imposta trattenuta dai notai e riversata all?erario. L?Agenzia a questo proposito ha osservato che il rimborso dell?imposta relativa ai contratti di finanziamento pu? essere determinato dall?applicazione dell?aliquota del 2% in luogo di quella dello 0,25% prevista dal regime sostitutivo, oppure dall?applicazione del regime ordinario in luogo di quello sostitutivo. Nella prima ipotesi l?ufficio competente a erogare il rimborso ? quello che ha ricevuto la dichiarazione, mentre la legittimazione attiva spetta all?ente erogatore del mutuo (in questo caso specifico l?Inail) poich? soggetto passivo dell?imposta. Nella seconda ipotesi l?istanza di rimborso dell?imposta di registro deve essere presentata all?ufficio che ha eseguito la registrazione dell?atto. Legittimati a chiedere il rimborso sono i soggetti passivi vale a dire le parti contraenti. Quanto all?imposta ipotecaria indebitamente versata in relazione all?iscrizione di ipoteca, l?istanza di rimborso va presentata all?ufficio dell?Agenzia del territorio dai contribuenti che hanno pagato l?imposta. I mutuatari e i soggetti che hanno erogato il mutuo potranno presentare istanza di rimborso delle imposte di registro e ipotecaria indebitamente versate sul mutuo soggetto al regime sostitutivo.

2006-07-24 Tommaso Zappa


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