La mora stronca se ? variabile
Se non si paga in tempo la rata, che interessi!
Se avete un mutuo sulla casa non fatevi mettere in mora dalla banca, specialmente se avete scelto un prestito a tasso variabile.
In questi casi infatti la legge prevede fin dal 1994 che il calcolo degli interessi da prendere in considerazione sia il Rendistato (ovvero il rendimento lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione), maggiorato di una commissione di intermediazione e con un'ulteriore maggiorazione nella misura fissa di 4 punti percentuali. Quest'ultima penale ? stabile qualunque sia il tasso base. Cos?, facendo i calcoli, l'onere della penale ? aumentato a dismisura. Di fatto in un periodo di quindici anni contraddistinti da tassi via via crescenti, siamo passati da un modesto 24% del 1991 a un preoccupante 62% del 2004. Se vi trovate in difficolt? finanziarie, fate di tutto pur di non arrivare tardi coi pagamenti. Per il mutuatario infatti la banca non fa sconti e il cliente non pu? appellarsi a nulla, anche nel caso in cui il maggiore onere subito supera del 50% l'onere pattuito. In questi casi non si pu? neppure ricorrere all'articolo 1448 del Codice civile, che dispone l'azione di rescissione del contratto per lesione, che si verifica quando tale lesione eccede la met? del valore che la prestazione della parte danneggiata aveva al tempo della stipula del contratto. L'articolo in questione non vale per i contratti aleatori, di cui il mutuo fa parte, ovvero quelli in cui le parti si assumono espressamente un rischio (nel nostro esempio l'oscillazione del costo del denaro che fa variare il tasso). Fino a quando il legislatore non cambier? le regole, meglio cercare di non incappare in un ritardo. Una possibile soluzione potrebbe consistere nel portare la penale ad essere fissata in maniera proporzionale al tasso. L'aggravio in tal modo potrebbe restare costante nel tempo indipendentemente dai tassi di mercato. Nel frattempo mettete il pagamento del mutuo come priorit? nella vostra agenda.
In questi casi infatti la legge prevede fin dal 1994 che il calcolo degli interessi da prendere in considerazione sia il Rendistato (ovvero il rendimento lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione), maggiorato di una commissione di intermediazione e con un'ulteriore maggiorazione nella misura fissa di 4 punti percentuali. Quest'ultima penale ? stabile qualunque sia il tasso base. Cos?, facendo i calcoli, l'onere della penale ? aumentato a dismisura. Di fatto in un periodo di quindici anni contraddistinti da tassi via via crescenti, siamo passati da un modesto 24% del 1991 a un preoccupante 62% del 2004. Se vi trovate in difficolt? finanziarie, fate di tutto pur di non arrivare tardi coi pagamenti. Per il mutuatario infatti la banca non fa sconti e il cliente non pu? appellarsi a nulla, anche nel caso in cui il maggiore onere subito supera del 50% l'onere pattuito. In questi casi non si pu? neppure ricorrere all'articolo 1448 del Codice civile, che dispone l'azione di rescissione del contratto per lesione, che si verifica quando tale lesione eccede la met? del valore che la prestazione della parte danneggiata aveva al tempo della stipula del contratto. L'articolo in questione non vale per i contratti aleatori, di cui il mutuo fa parte, ovvero quelli in cui le parti si assumono espressamente un rischio (nel nostro esempio l'oscillazione del costo del denaro che fa variare il tasso). Fino a quando il legislatore non cambier? le regole, meglio cercare di non incappare in un ritardo. Una possibile soluzione potrebbe consistere nel portare la penale ad essere fissata in maniera proporzionale al tasso. L'aggravio in tal modo potrebbe restare costante nel tempo indipendentemente dai tassi di mercato. Nel frattempo mettete il pagamento del mutuo come priorit? nella vostra agenda.
2006-06-16 Tommaso Zappa
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